Escrow Agreement/Deposito a garanzia

Definito come “garanzia internazionale” e non disciplinato dall’ordinamento italiano, con il termine “escrow” si indica un “deposito in garanzia”, mediante il quale denaro o documenti (titoli di credito o veri e propri atti di trasferimento eventualmente sigillati) vengono consegnati a un terzo depositario che li consegnerà a una determinata parte contrattuale solo dopo l’adempimento di una specifica prestazione da parte di quest’ultima.​

L’Organizzazione Aprile è certificata dal Rina (ISO 9001:2015 ) anche in materia di Escrow agreement e con “scrupolosa onestà, perizia e diligenza” si pone come soggetto indipendente per custodire un bene fino all’avverarsi di determinate condizioni, verificate le quali, i documenti oggetto di garanzia devono essere consegnati alla persona/azienda designata. Nella fattispecie, si dice che il bene era appunto tenuto in escrow, cioè in garanzia.​

Ogni escrow agreement è “ritagliato” sulla fattispecie concreta e adattato alle esigenze delle parti coinvolte.

Si tratta di un contratto trilaterale “atipico” costituito da:

Beneficiario:

Il soggetto legittimato a ricevere il bene in seguito all’avveramento delle condizioni pattuite originariamente dalle parti (rectius: colui a beneficio e a garanzia del quale viene effettuato il deposito)

L’escrow agent/holder o depositario:

L’interlocutore neutrale tra depositante e beneficiario, al quale viene affidato il preciso compito di trattenere, custodire e successivamente consegnare al legittimato l’asset oggetto del contratto di escrow oppure di restituirlo allo stesso depositante in caso di non avveramento delle condizioni prestabilite.

In proposito, è da precisare che l’escrow agent o holder non diventa parte del rapporto principale che intercorre tra depositante e beneficiario e non può vantare alcun diritto sui beni oggetto di escrow, in omaggio ai suoi requisiti di terzietà e indipendenza.